Con l’entrata in vigore della Legge n. 383/2001 è stato soppresso l’obbligo di bollatura per libro giornale e del libro degli inventari, Registro IVA, Registri contabili che sono soggetti solo alla numerazione progressiva prima della messa in uso

La Camera di Commercio competente è quella ove è ubicata la sede legale dell’impresa, anche se non è iscritta al Registro Imprese. Per le imprese plurilocalizzate è competente la Camera di commercio presso la quale è iscritta la sede principale e per la bollatura dei libri relativi alle sedi secondarie, anche l’ufficio ove è ubicata la sede secondaria.
Per la bollatura di libri di società non ancora iscritte al Registro Imprese va presentata copia della dichiarazione del notaio attestante la data di costituzione della società e l’ubicazione della sede legale.

I soggetti non iscrivibili al Registro delle Imprese (Enti pubblici. U.S.L., Fondazioni, liberi professionisti, associazioni senza scopo di lucro non iscritte al Registro Imprese), possono richiedere la vidimazione dei registri e scritture contabili presentando fotocopia del numero di attribuzione di partita IVA/codice fiscale, al fine della competenza territoriale.

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Vedi i Principali libri da bollare

Prima di essere messo in uso, ogni libro a fogli mobili e a modulo continuo deve riportare in ogni pagina i seguenti dati:

  • Denominazione dell’impresa
  • Codice fiscale
  • Tipo di libro
  • Numero di pagina
  • Nei libri rilegati è sufficiente intestare la prima pagina o la copertina.

La numerazione va apposta per pagina (facciata) o per foglio.

Non sono ammessi libri già in uso prima della bollatura e se sono privi del pagamento dei diritti di segreteria, dell’imposta di bollo e delle tasse di concessione governative (se dovute).

Le marche da bollo e le tasse di concessione governativa (se pagate con marche) devono essere applicate sull‘ultima pagina utile intestata e numerata.

  • Le eventuali esenzioni previste da normative speciali devono essere riportate sull’ultima pagina del libro a carico dell’utente stesso (specificando gli estremi normativi).
  • I libri sezionali del libro giornale o del libro inventari hanno una numerazione distinta e progressiva, con l’indicazione dell’anno e della tipologia di “sezionale” su tutte le pagine.
  • Per i libri composti da fogli mobili, occorre annullare con una barra trasversale il retro non numerato della pagina in quanto non utilizzabile.
  • Non si accettano libri con la numerazione cancellata o modificata.
  • I libri giornali multiaziendali devono essere corredati di un elenco delle imprese per le quali si richiede la bollatura e dei relativi pagamenti delle tasse di concessione governativa, a seconda della loro natura giuridica.

All’atto della presentazione dei libri per la vidimazione, l’Ufficio rilascia una ricevuta che dovrà essere presentata al momento del ritiro.

Non saranno accettati documenti non conformi alle disposizioni di cui sopra e se sono privi delle marche da bollo e delle tasse di concessione governativa.

E’ necessario presentarsi allo sportello con il Modello L2 compilato indicando i dati dell’impresa per la quale si richiede la bollatura, il numero REA ed il numero di telefono del richiedente. Nel modello devono essere indicati il numero dei registri da vidimare con l’indicazione della pagina.
La richiesta di bollatura può essere fatta da chiunque, anche da un semplice incaricato senza necessità di alcun tipo di delega. Il modello L2 deve essere firmato dall’incaricato.
Modello L1: L’art. 7 del D.P.R. 581/95 prevedeva l’obbligo per i notai, di comunicare tutte le bollature eseguite sulle scritture contabili di cui all’art. 2214 c.c. (libro giornale e libro degli inventari) attraverso la compilazione del modello L1. A seguito dell’entrata in vigore della Legge 383/2001 che ha soppresso l’obbligatorietà della bollatura del libro giornale e del libro degli inventari, le bollature eseguite dai notai su tali tipologie non devono essere più comunicate alla Camera di Commercio. Di conseguenza il modello L1 non deve più essere compilato.

  • Per ogni Libro previsto dalla normativa o tenuto volontariamente, di cui viene chiesta la bollatura è dovuto un diritto di segreteria di € 25,00 per qualunque tipologia di libro.
  • Per il Registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi (nel quale vengono annotate le operazioni relative alla sua amministrazione) il diritto di segreteria dovuto è di € 10,00 per ogni 500 pagine o frazione.

Non sono accettati pagamenti in contanti: allo sportello è ammesso contestuale pagamento tramite POS o, qualora di fosse sprovvisiti carta di credito/debito/bancomat, il pagamento dovrà avvenire tramite il sistema PAGOPA

Prevista per S.p.A., S.A.p.A., s.r.l., Società Consortili per Azioni o a responsabilità limitata, le sedi secondarie di società estere, le aziende speciali e consorzi fra enti territoriali costituiti ai sensi della legge 142/90 sostituita dal D.lgs. 267/2000, professionisti, enti pubblici economici.

L’importo della tassa annuale di concessione governativa dipende dall’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione al 1° gennaio dell’anno di riferimento.

Le misure della tassa sono:

  • € 309,87 se il capitale sociale è pari o inferiore a € 516.456,90
  • € 516,46 se il capitale sociale supera € 516.456,90.

Il versamento va effettuato

  • per l’anno di inizio attività delle società di capitali, con bollettino di conto corrente postale, sul c/c postale 6007 intestato alla Agenzia delle Entrate, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività all’Ufficio IVA nella quale devono essere indicati gli estremi dell’attestazione di versamento.
  • per gli anni successivi, entro il termine di pagamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, utilizzando il modello di pagamento unificato F24, di cui va compilata la sezione “Erario”, utilizzando il codice tributo 7085. Pertanto le richieste di bollatura presentate dal 1° gennaio fino al termine previsto per tale versamento deve essere esibita la ricevuta dell’anno precedente.

Ai sensi della nota 3 dell’articolo 23 della tariffa allegata al D.P.R. N. 641/1972, approvata con D.M. del 28/12/1995, tale versamento va effettuato entro il termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta per l’anno precedente.

Poiché l’importo della tassa dipende dall’ammontare del capitale sociale al 1° gennaio, eventuali aumenti o riduzioni del capitale sociale deliberati successivamente al 1° gennaio non incidono sull’importo della tassa dovuto per l’anno in corso, bensì sull’importo della tassa dovuta per l’anno successivo.

In caso di trasferimento della sede sociale nella circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell’Agenzia delle Entrate, non è dovuta la tassa non essendo richiesta una nuova numerazione e bollatura dei libri sociali.

Per maggiori informazioni ed eventuali aggiornamenti si prega di consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate.

La documentazione attestante l’avvenuto pagamento va allegata al Modello L2

Prevista per imprese individuali, società di persone, società cooperative e società cooperative a responsabilità limitata, mutue assicuratrici, G.E.I.E. e consorzi ex art. 2612 c.c., società estere, associazioni e fondazioni senza scopo di lucro, altri Enti tra cui gli Enti morali, professionisti, società in liquidazione ordinaria

  • Il versamento ammonta a € 67,00 (D.L. n. 7 del 31/01/2005) per ogni registro, ogni 500 pagine o frazione.
  • Può essere effettuato sul c/c postale 6007 intestato all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara – bollatura e numerazione libri sociali o con marche tassa concessione governativa da applicare sull’ultima pagina numerata.
  • Se il versamento è effettuato tramite c/c postale il tagliando attestazione va apposto sull’ultima pagina del libro da bollare.

  • Nel caso di trasformazione di una società di persone in società di capitali, questa resterà soggetta al pagamento dell'imposta in via ordinaria (€ 67,00 per ogni libro, ogni 500 pagine o frazione), con applicazione della tassa forfettaria annuale (in riferimento al capitale sociale o fondo di dotazione) a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla trasformazione.
  • Nel caso di trasformazione di una società di capitali in società di persone, il regime forfettario cessa di operare nell'anno successivo a quello della modifica.

Sono esenti dalla tassa di concessione governativa:

1. Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ai sensi del comma 27/bis della tabella di cui all’allegato B 8 del D.P.R. 642/72 e del comma 8 dell’art. 10 del D. Lgs. 460 del 4/12/1997, sono ONLUS di diritto:

  • Gli organismi di volontariato di cui alla L. 266 dell’11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
  • Le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell’8/11/1991
  • I consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
  • Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987.
    Nel caso di bollatura dei libri delle ONLUS, ai fini dell’esenzione occorre allegare al - Gli organismi di volontariato di cui alla L. 266 dell’11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
  • Le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell’8/11/1991
  • I consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
  • Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987.

Nel caso di bollatura dei libri delle ONLUS, ai fini dell’esenzione occorre allegare al Modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, unitamente a copia di un suo documento d’identità, nella quali dichiari per quale motivo l’organizzazione rientra tra le ONLUS e ha diritto di godere del relativo regime fiscale agevolativo. 
La dichiarazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in quanto verificabili in visura. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 27 bis Tabella B del D.P.R. 642/72 .

2. Le associazioni e le fondazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti detta iscrizione e che l’associazione non ha scopo di lucro.
3. Le società e le Associazioni sportive dilettantistiche purché iscritte nel Registro on-line del CONI www.coni.it. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 13-bis D.P.R. 641/1972.
4. Registro tenuto dal Commissario liquidatore delle società cooperative, enti o consorzi cooperativi in liquidazione coatta amministrativa ovvero in scioglimento per atto di autorità (art. 23, nota 1, D.P.R. 641/72) in quanto la vidimazione è effettuata in forma semplificata e non ai sensi dell’art. 2215 c.c.
5. Libri e Registri la cui natura è prevista da leggi tributarie (registri IVA e registri fiscali in genere) (art. 23, nota 1 D.P.R. 641/72).
6. Le cooperative edilizie beneficiano della riduzione di un quarto della tassa di concessione governativa (art. 147, c. 2, lett.f, .R.D.1165/38) che ammonta , quindi ad € 16,75 per libro o registro, ogni 500 pagine o frazione.
7. Gli organismi di volontariato di cui alla L. 266 dell’11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
8. Le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell’8/11/1991;
9. I consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
10. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987.

L’imposta di bollo è pari ad € 16,00 ogni 100 pagine o frazione per i soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa (l’importo rimane invariato anche nel caso di utilizzo dei libri senza la preventiva bollatura) e precisamente:

  • Società per Azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Società a responsabilità limitata;
  • Società consortili per azioni o a responsabilità limitata;
  • Le sedi secondarie di società estere;
  • Consorzi ed aziende di Enti locali;
  • Enti pubblici economici.

Non sono esenti da imposta di bollo per la bollatura dei libri sociali le start up innovative e gli incubatori certificati.

Ai sensi dell’art. 16 della Tabella B allegata al D.P.R. 642/1972 e successive modifiche, l’imposta di bollo è pari ad € 32,00 ogni 100 pagine o frazione, limitatamente al libro giornale ed al libro inventari per tutti i soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, e precisamente:

  • Imprenditori individuali;
  • Società di persone;
  • Società cooperative;
  • Società cooperative a responsabilità limitata
  • Mutue assicuratrici
  • G.E.I.E. - Gruppo europeo di interesse economico;
  • Consorzi di cui all’articolo 2612 c.c.;
  • Professionisti
  • Società estere;
  • Associazioni e Fondazioni;
  • Altri Enti tra cui gli Enti morali.

Per tutti i libri e registri soggetti all’imposta, diversi dal libro giornale e dal libro inventari (per i quali con Legge 383/01, è stato soppresso l’obbligo di bollatura) e compreso il registro del commissario liquidatore di cooperative, la stessa è dovuta nella misura di € 16 ogni 100 pagine o frazione

L’esenzione totale dall’imposta di bollo si applica per:

1. Le O.N.L.U.S. (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale). Ai sensi del comma 27/bis della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 642/72 e del comma 8 dell’art. 10 del D. Lgs. 460 del 4/12/1997, sono ONLUS di diritto:

  • Gli organismi di volontariato di cui alla L. 266 dell’11/08/1991, purché iscritti nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato;
  • Le cooperative sociali di cui alla L. 381 dell’8/11/1991
  • I consorzi di cooperative formati esclusivamente da cooperative sociali;
  • Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della L. 49/1987.

Nel caso di bollatura dei libri delle ONLUS, ai fini dell’esenzione del bollo occorre allegare al modello L2 una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, unitamente a copia di un suo documento d’identità, nella quali dichiari per quale motivo l’organizzazione rientra tra le ONLUS e ha diritto di godere del relativo regime fiscale agevolativo. La dichiarazione non è necessaria nel caso delle cooperative sociali e dei loro consorzi, in quanto verificabili in visura.

2. Le associazioni e le fondazioni di volontariato di cui alla L. 266/1991 purché iscritte nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato, come da apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti detta iscrizione e che l’associazione non ha scopo di lucro.
3. Le cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell’Albo delle cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Occorre indicare sul libro da bollare il titolo di esenzione: art. 66 commi 6 bis e 6 ter D.L. 331/1993 convertito con L. 427/1993.

L’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare annotazioni sulla prima pagina.

  • apposizione delle marche da bollo nell’ultima pagina numerata;
  • versamento diretto con modello F23 – Codice Tributo 458T – Causale: Imposta di bollo su libri e registri. In tale caso la copia del modello F23 quietanzato dalla banca o dall’ufficio postale dovrà essere allegata al Modello L2; inoltre gli estremi del pagamento dovranno essere riportati sull’ultima pagina di ciascun libro o registro.

Per informazioni:


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