Diritto annuale 2015
Con D.M. 8 gennaio 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che le misure del diritto annuale dovuto dalle imprese alle Camere di Commercio per l’anno 2015, anche per unità locali e/o sedi secondarie, nonché dai soggetti iscritti nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), sono determinate applicando le disposizioni degli articoli da 2 a 6 del Decreto interministeriale 21 aprile 2011, con l’aggiornamento dinamico di tutti i riferimenti e termini temporali indicati e con la riduzione percentuale dell’importo da versare del 35% disposta dal comma 1 dell’art. 28 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella Legge 11 agosto 2014, n.114.
Si ricorda che per le imprese di nuova iscrizione, il diritto va versato al momento dell’iscrizione stessa o, con modello F24, entro 30 giorni dalla stessa.
Il termine di pagamento coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, vale a dire martedì 16 giugno 2015 (ovvero per le società di capitali il diverso termine previsto in caso di proroga di approvazione del bilancio o in caso di esercizio sociale non coincidente con l’anno solare), con la possibilità di versare nei 30 gg. successivi alla scadenza originaria con la maggiorazione dello 0,40%.
Ai sensi del DPCM 9 giugno 2015 "Proroga dei termini di effettuazione dei versamenti dovuti dai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati studi di settore" (G.U. n. 134 del 12/06/2015):
> i contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16 giugno 2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore, o che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonchè quelli che applicano il regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
> i soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5,115 e 116 del DPR n. 917/1986, a società, associazioni e imprese con i requisiti sopra indicati, effettuano il versamento anche del diritto annuale 2015:
a) entro il 6 luglio 2015, senza alcuna maggiorazione; b) dal 7 luglio 2015 al 20 agosto 2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.