Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dello speditore.

Per speditore si intende:

  • il soggetto che emette la fattura di vendita all'estero (esportatore);
  • il soggetto che provvede alla spedizione all'estero, per conto dell'esportatore; in questo caso indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo di colui che cura la spedizione e la dicitura "per conto di" (on behalf of) seguita dalla ragione sociale di colui che emette la fattura.

NOTE

  • in caso di certificato "per conto di", serve la DELEGA dell'esportatore a richiedere il certificato di origine;
  • il certificato può essere richiesto SOLO PER CONTO di imprese ITALIANE o dell'UNIONE EUROPEA. In questo campo non possono mai figurare imprese di paesi terzi, a meno che si tratti di multinazionali (quando l’impresa italiana è parte di un’organizzazione aziendale multinazionale), per gli spedizionieri doganali o rappresentanti fiscali dell’impresa estera.

Indicare il nome o la ragione sociale e l'indirizzo completo (incluso il paese) dell’acquirente ESTERO. Il nome del paese deve essere indicato per esteso.

Se l'acquirente e il destinatario finale non coincidono è possibile indicare entrambi gli indirizzi o solo il destinatario finale, a condizione che figuri chiaramente anche in fattura.

NOTE

  • non si può mai indicare un destinatario ITALIANO;
  • qualora non fosse nota la destinazione finale delle merci e venisse presentata una fattura di vendita tra due soggetti nazionali (anche imponibile IVA) per merci destinate successivamente ad essere esportate, può essere ammesso un certificato di origine con la menzione “ALL’ORDINE”, a condizione che il richiedente dichiari formalmente che le merci saranno oggetto di futura esportazione verso un Paese specifico, o che tale circostanza risulti evidente nella documentazione commerciale.

Indicare il nome completo del Paese di origine della merce

  • merci di origine dell'Ue: dicitura “Unione Europea” eventualmente seguita dal nome del Paese;
  • merci di origine NON Ue indicare il/i nome/i del/i paese/i terzo/i.

NOTE

Qualora le esigenze commerciali lo richiedessero, è possibile indicare più paesi di origine nella casella 3 (riferiti ad una sola spedizione), avendo cura di precisare, nella successiva casella 6 “Descrizione della merce”, il paese di origine a fianco di ogni singolo articolo menzionato, e – nel caso di origine multipla - separando in maniera evidente le merci di origine Ue da quelle di origine extra Ue.

La compilazione è facoltativa tranne che per i certificati destinati all'IRAQ.

È raccomandata in caso di merce alla rinfusa o di non facile identificazione.

Indicare il mezzo di trasporto utilizzato (aereo, nave, autocarro) o "trasporti misti" in caso di mezzi diversi. Se conosciuti possono anche essere riportati i dettagli del container, del porto di destino. Tutte le informazioni inserite, tuttavia, devono essere presenti anche in fattura.

Se i dettagli della spedizione non sono noti al momento della richiesta del certificato di origine è possibile lasciare vuoto il campo oppure utilizzare la dicitura "da stabilirsi".

NOTE

  • non indicare menzioni negative relative a porti non attraversati;
  • i certificati destinati all'IRAQ dovranno riportare l'itinerario della spedizione ed eventualmente specificare il mezzo di trasporto utilizzato.

La compilazione è facoltativa. È un campo libero, utilizzabile per le diciture e informazioni che non possono essere inserite altrove. Si possono inserire i riferimenti della fattura, buono d'ordine, numero della licenza o del credito documentario, termini di resa, ecc.

NOTE

  • Ogni informazione inserita deve comunque trovare rispondenza nei documenti commerciali e/o di spedizione.

Descrizione completa delle merci elencate per numero d'ordine progressivo, marche, sigle, quantità e natura dei colli, ricorrendo sia ai termini tecnici propri dei prodotti esportati, sia alla denominazione commerciale. La descrizione deve consentire l'identificazione esatta delle merci, utile anche alla corretta classificazione doganale.

Le indicazioni generiche quali, ad esempio, "prodotti chimici" non sono accettate, così come i soli codici interni degli articoli che non consentano di identificare la natura dei beni.

Se lo spazio non è sufficiente, è possibile:

  • utilizzare la stampa su più pagine;
  • utilizzare una descrizione generica seguita da "secondo fattura allegata” e citare sia il numero che la data della fattura stessa; tuttavia, in quest’ultimo caso la fattura deve contenere solo i suoi elementi essenziali e le informazioni previste dal C.O. e nessun'altra menzione aggiuntiva.

NOTE

  • non si può ricorrere alla "fattura allegata" se essa contiene: dichiarazioni di origine preferenziale, di libera esportazione, di autenticità dei prezzi, di Dual use, ecc. In questi casi è preferibile far riferimento alla “packing list allegata”.

Indicare la quantità dei prodotti da esportare, precisando l’unità di misura utilizzata (peso, volume, pezzi, ecc. ). Se viene indicato il peso, precisare se si tratta del peso netto o del peso lordo.

NOTE

  • La quantità dichiarata deve apparire anche sulla fattura di vendita e/o nella packing list.

Paragrafo 1 – merce prodotta in Italia o in un paese dell'Ue

Occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo completo del produttore. Qualora la merce fosse acquistata da un fornitore/intermediario, occorre indicare il nominativo del fornitore e allegare dichiarazione da parte del fornitore stesso in merito all’origine della merce (Ue). In alternativa, è possibile presentare la fattura di acquisto con l’indicazione esplicita del paese di origine Ue.

Paragrafo 2 – merce che ha subito l’ultima trasformazione/lavorazione sostanziale in Italia o in un altro paese dell’Ue

Occorre indicare la ragione sociale, l’indirizzo completo e il Paese dell’impresa che ha effettuato l’ultima lavorazione/trasformazione sostanziale.

Al riguardo, è utile consultare la pagina dedicata all’origine non preferenziale delle merci del sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Anche in questo caso, qualora la merce fosse acquistata da un fornitore/intermediario, occorre allegare dichiarazione da parte del fornitore stesso in merito all’origine della merce (Ue).

Paragrafo 3 – merce di origine extra-Ue

Se la merce è acquistata direttamente da un produttore extra-Ue, occorre presentare:

  • fatture d’acquisto dal produttore extra-Ue;
  • bollette doganali.

Se la merce invece è acquistata da un fornitore, occorre presentare:

  • fatture d’acquisto dal fornitore all’impresa richiedente il certificato di origine;
  • bollette doganali o, in alternativa:
    - certificati di origine extra-Ue;
    - certificazioni di qualità e sanitarie emesse da Enti esteri;
    - polizze di carico indicanti specificatamente l’origine;
    - foto etichettatura “Made in” o “Country of origin”, accompagnata da dichiarazione di atto notorio del richiedente, che si riferisce ai prodotti esportati;
    - se nella fattura del fornitore non risulta l’origine della merce, presentare dichiarazione dell’impresa fornitrice attestante l’origine della merce di cui alla fattura di riferimento, unitamente al numero della bolletta doganale con cui la merce è entrata nell’Ue.

In via eccezionale, la Camera di commercio può accettare provvisoriamente la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del richiedente che indichi:

  1. qual è il paese di origine;
  2. il motivo per cui la documentazione probatoria non viene allegata all'istanza;
  3. l'impegno a fornirla in caso di controllo a campione. N.B. In caso di controllo, l'impresa avrà 30 giorni di tempo per produrla.

Nel caso di controllo a campione, verrà richiesta la documentazione, non presentata in sede di richiesta di certificato di origine, che attesti l’avvenuta importazione della merce di origine extra-Ue e, più precisamente:

  • fatture d’acquisto da parte del fornitore;
  • bollette doganali o, in alternativa, certificati di origine extra-Ue.

È possibile fornire fatture d’acquisto e bollette doganali, con le parti commerciali/riservate sbianchettate, per ovvi motivi di riservatezza commerciale. In alternativa:

  • è possibile presentare immagini del prodotto e del packaging con evidenziato il “Made in…”;
  • il fornitore può presentare la documentazione richiesta direttamente alla Camera di commercio dell’Emilia.

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