F.A.Q. - Domande frequenti relative ai certificati di origine e documenti per l'estero
Possono firmare il titolare/legale rappresentante, i consiglieri o procuratori appositamente delegati e risultanti nella visura camerale, con facoltà di rappresentare l'impresa di fronte alla pubblica amministrazione.
Sì, è possibile richiedere il C.O. anche per merce originaria di altri Stati membri dell'UE e/o extra-UE.
In caso di merce prodotta nell'UE si può indicare nella casella 3 o solo "Unione Europea" oppure "Unione Europea", seguita dal nome del Paese membro".
In caso di merce estera (extra-UE) bisogna indicare nella casella 3 il nome del Paese e allegare la documentazione probatoria.
La richiesta del certificato è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) e comporta la responsabilità (anche penale) del dichiarante prevista dall'art. 76 del DPR 445/2000 per falsità in atto pubblico.
- fatture d’acquisto con l’indicazione del paese di origine Ue
- dichiarazione del fornitore in cui viene indicata l’origine della merce di un paese Ue
- I certificati di origine emessi da organismi abilitati al rilascio
- le certificazioni di qualità e sanitarie rilasciati da Enti pubblici abilitati, se in essi vi è indicato chiaramente il Paese di origine
- le dichiarazioni doganali di importazione nell'Unione (o per l'accesso ad un altro regime doganale nell'UE), cd "bolletta doganale"
- le polizze di carico se vi è espressamente indicata l'origine
- per i beni soggetti ad etichettatura, le foto delle etichettature "made in" o “Country of origin” riconducibili ai beni esportati accompagnate dalla dichiarazione di atto notorio del richiedente che si riferiscono ai beni esportati.
Le imprese che esportano beni di sola commercializzazione possono richiedere ugualmente il certificato di origine, assumendosi la responsabilità di indicare l'origine dei beni e l'impegno a fornire la documentazione necessaria in caso di controllo successivo. La Camera di commercio, infatti, può rilasciare il certificato sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto notorio del richiedente ed effettuando, come previsto dalla normativa, controlli a campione. È pertanto necessario assicurarsi, o al momento dell'acquisto o al momento della richiesta del certificato, la piena disponibilità dei fornitori a produrre la documentazione giustificativa, verificando anche se essa è idonea a provare l'origine.
In caso di mancata risposta alla verifica a campione, l'Ente è tenuto alla segnalazione alla Procura della Repubblica. È comunque facoltà della Camera di commercio effettuare controlli puntuali, ogni qualvolta lo si ritenesse opportuno.
La Camera di commercio effettua trimestralmente il controllo a campione sulle dichiarazioni sostitutive accettate ai fini del rilascio dei C.O. In caso di controllo, l'impresa è tenuta a presentare, entro 30 giorni dalla richiesta, i documenti idonei a comprovare l'origine dichiarata. In mancanza, l'Ente è tenuto a fare una segnalazione alla Procura della Repubblica.
Entrambi si riferiscono a merce di origine UE, ma cambia il criterio in base al quale i prodotti acquisiscono l'origine.
Il paragrafo 1 va compilato solo se i prodotti sono INTERAMENTE ottenuti nel Paese: ciò implica che anche tutte le materie prime impiegate per ottenere il prodotto finito, comprese quelle impiegate per i beni intermedi o semilavorati siano originarie dello stesso Paese.
Per i prodotti industriali, nella cui fabbricazione potrebbero confluire materie prime o beni intermedi esteri (es. acciaio della lamiera, grano da cui si ottiene la farina per la pasta) si deve compilare il paragrafo 2, che è riservato a quei prodotti che ottengono l'origine italiana o UE in virtù di una trasformazione sostanziale.
Non è possibile certificare l’origine delle materie prime, ma soltanto l’origine del prodotto finito.
Il certificato di origine è rilasciato quando le merci, alle quali si riferisce, sono in corso di spedizione nel momento in cui viene presentata la domanda.
Nel caso di spedizione già avvenuta da oltre un mese, è consentito il rilascio del certificato di origine, a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dello speditore (che includa, se del caso, una lettera di richiesta dall'importatore/acquirente straniero) e dietro presentazione di documenti giustificativi dell’origine e dell’avvenuta spedizione.
Il richiedente deve dichiarare, inoltre, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di non aver precedentemente richiesto altro certificato di origine per la spedizione interessata.
Tale certificato di origine è emesso con la menzione “rilasciato a posteriori”.
Esistono due tipi di DSAN (Dichiarazione Sostitutiva Atto Notorio):
- per spedizione già avvenuta con fattura emessa da oltre un mese;
- per merce in corso di spedizione con fattura emessa da oltre un mese.
È possibile emettere un certificato per parte della merce contenuta in fattura.
L’impresa dovrà preparare un packing list numerato, datato e firmato digitalmente e riferito alla fattura di vendita in cui elencherà puntualmente numero e tipologia dei colli, pesi, descrizione e origine della merce per cui si chiede il certificato. In questi casi si ha un certificato parziale, che permette l’eventualità di chiedere, in un secondo momento e per la parte residua di merce che è rimasta fuori dalla prima certificazione, un nuovo certificato di origine.
Si ricorda infatti che non è mai possibile certificare due volte la stessa merce per la stessa fattura di vendita.
È opportuno indicare al campo 5 “partial certificate” e nel campo 6 la merce dettagliata come da packing list.