Conflitto Russia -Ucraina: informazioni per le imprese
Grazie al costante aggiornamento fornito dall’Unione Italiana delle Camere di commercio, è possibile fornire le seguenti informazioni, tenendo presente che i documenti richiesti alla Camera di commercio e da questa rilasciati ai fini dell’esportazione NON costituiscono in nessun caso autorizzazione all’export.
Inoltre, la Camera di commercio non può rilasciare alcuna dichiarazione in merito alla causa di forza maggiore connessa con l’attuale conflitto russo/ucraino, in quanto non si tratta di una competenza delle Camere di commercio agire in questo contesto e, solitamente, le clausole contrattuali prevedono esplicitamente le esclusioni in caso di guerra o di altre particolari cause di forza maggiore.
In particolare, nei casi di guerra fanno fede, oltre che le clausole contrattuali, le normative e le restrizioni imposte a livello dell'Unione Europea e internazionale.
Sanzioni
Il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale ha costituito una Unità di crisi a sostegno delle imprese esportatrici verso i Paesi coinvolti dal conflitto e dalle conseguenti sanzioni.
In questo contesto è stata creata una casella di posta elettronica dedicata, alla quale le imprese possono indirizzare le proprie richieste di informazione. Per ulteriori informazioni consultare qui la pagina dedicata del sito della Farnesina
Certificati di origine
Considerando che alcune transazioni verso la Federazione russa sono ancora in corso, poiché iniziate prima del conflitto o connesse ad una regolare relazione commerciale sulla quale non impattano le specifiche sanzioni, Unioncamere ha predisposto una dichiarazione da allegare ad ogni singola pratica telematica di richiesta di certificati di origine sulla piattaforma CERT’O.
In tale dichiarazione, a firma del legale rappresentante, deve essere evidenziato che i beni e i destinatari di questi non sono assoggettati alle sanzioni disposte dalla normativa dell’Unione europea.
A tale proposito, si invita a consultare la parte relativa alle sanzioni
Carnet A.T.A.
A causa della crisi Ucraina-Russia, il rilascio dei carnet ATA è sospeso dal 25 febbraio 2022 fino a nuova e diversa comunicazione.
Unioncamere ha deciso di sospendere in via preventiva, fino a nuove disposizioni, il rilascio dei carnet A.T.A. per la temporanea esportazione di merci con destinazione Federazione russa e Ucraina, a seguito dell’insorgere del conflitto.
Pur nella consapevolezza che ciò sospende per le imprese l’uso di uno strumento di facilitazione del commercio internazionale, non è possibile evitare di assumere tale decisione, in quanto in caso di eventi bellici vengono meno le garanzie cauzionali che sono alla base dell’operatività del sistema ATA.
In più la questione del blocco del sistema SWIFT per alcune banche russe renderà ancora più complesso trasferire denaro da e verso la Russia, mettendo a repentaglio il funzionamento dei pagamenti tra l’ente garante russo e gli altri enti garanti del sistema A.T.A.
Come è facile comprendere, non si tratta in questo caso di una valutazione politica connessa al regime sanzionatorio, ma del venir meno delle coperture finanziarie che sono il presupposto per il corretto funzionamento del regime A.T.A.; mantenere il rilascio dei carnet per quelle destinazioni, con le difficoltà di movimentazione delle merci e in un quadro di relazione generalmente complesso, rischia di aumentare l’esposizione finanziaria di Unioncamere connessa all’uso improprio dei carnet.
In ogni caso, il carnet A.T.A. non è l’unico strumento doganale disponibile per la temporanea esportazione; infatti, in caso di necessità, gli operatori potranno far ricorso alle operazioni doganali di esportazione e importazione temporanea, da effettuarsi direttamente in dogana con i depositi cauzionali richiesti dai Paesi interessati.
Conseguentemente, fino al perdurare del conflitto non si ritiene di poter rivedere questa posizione, ma al contrario potrebbe essere probabile dover rafforzare la cautela, estendendo la sospensione alla Bielorussia, come già attuato da altri Stati europei, qualora le condizioni in quel paese dovessero assumere aspetti di maggiore criticità.
In linea generale, nel caso in cui gli utenti fossero impossibilitati a eseguire le operazioni di riesportazione presso gli uffici doganali dei paesi interessati, la raccomandazione principale è quella di formalizzare – senza ritardi – la reimportazione presso la dogana italiana, o unionale di ingresso, possibilmente entro la data di scadenza del carnet A.T.A., così da prevenire possibili contenziosi, con conseguente successiva richiesta di pagamento dei diritti doganali.
Nel caso in cui i carnet siano restituiti alla Camera di commercio privi delle operazioni di riesportazione e/o reimportazione, la Camera di commercio è tenuta a restituire il carnet all’utente per la regolarizzazione presso la dogana italiana, salvo che sia esplicitamente dichiarato che i beni non abbiano potuto lasciare il territorio estero, fornendo le motivazioni del caso.
Qualora i carnet ATA fossero in procinto di scadere, sarebbe auspicabile emettere un carnet A.T.A. sostitutivo, al fine di portare a termine le operazioni doganali nei tempi stabiliti, da presentare in prima istanza alla dogana italiana per la sua validazione.