A. Titolo di studio + corso + esame

Per poter svolgere l’attività occorre:

  • aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ( sono considerati tali anche i diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali) oppure un titolo universitario (laurea), avere frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione e avere superato l'esame, scritto e orale, presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto. 

I corsi possono essere frequentati presso qualsiasi ente riconosciuto ed autorizzato dalla Regione.  Nella provincia di Reggio Emilia i corsi sono organizzati dai seguenti enti di formazione: CESCOT (tel.0522/920168) ed ISCOM (tel.0522/708511-522)

B.  In alternativa al requisito indicato al punto A)
  • titolo professionale riconosciuto ( opzione possibile per i soli cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea o in paese terzo

Modalità di acquisizione dei requisiti professionali per l’accesso all’esercizio di professioni regolamentate da parte dei cittadini stranieri in Italia.

  • essere iscritto nell’apposita sezione del  REA a regime

Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:

- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;

- non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni

e, nel massimo, a cinque anni.

Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p.. − Non sono, viceversa, ostative le condanne per le quali si è ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi

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