Agente d'affari in mediazione
In questa sezione
- Esame di idoneità: requisiti e modalità di presentazione della domanda e calendario prove
- Tessera personale di riconoscimento per Mediatori
- Deposito moduli e formulari
- Polizza assicurativa obbligatoria
- Segnalazioni per l'esercizio irregolare dell'attività di mediazione di cui alla L. n. 39/89
Caratteristiche:
L’attività di agente d’affari in mediazione consiste nel mettere in relazione - anche in modo occasionale - due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, dipendenza o rappresentanza.
L’esercizio dell’attività è subordinato alla presentazione, mediante la Comunicazione Unica, di una SCIA al Registro Imprese della Camera di Commercio nel cui territorio si intende iniziare l’attività.
Requisiti e obblighi
Per lo svolgimento dell’attività, le imprese individuali o le società devono essere in possesso di:
A. Titolo di studio + corso + esame
Per poter svolgere l’attività occorre:
- aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado ( sono considerati tali anche i diplomi di qualifica rilasciati da istituti professionali) oppure un titolo universitario (laurea), avere frequentato un apposito corso di formazione istituito o riconosciuto dalla Regione e avere superato l'esame, scritto e orale, presso la Camera di Commercio diretto ad accertare l'attitudine e la capacità professionale dell'aspirante in relazione al ramo di mediazione prescelto.
Per i corsi occorre rivolgersi alle associazioni di categoria presenti sul territorio (es. ASCOM, CONFESERCENTI....) o a scuole di formazione accreditate dalla Regione
B. In alternativa al requisito indicato al punto A)
- titolo professionale riconosciuto ( opzione possibile per i soli cittadini stranieri che abbiano conseguito il titolo di studio o l’esperienza professionale in un paese dell’Unione europea o in paese terzo
- essere iscritto nell’apposita sezione del REA a regime rivolgersi alle associazioni di categoria presenti sul territorio (es. ASCOM, CONFESERCENTI....) o a scuole di formazione accreditate dalla Regione
Salvo che non sia intervenuta la riabilitazione:
- non essere stati sottoposti a misure di prevenzione, divenute definitive, a norma dell’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, non essere incorsi in reati puniti con la reclusione ai sensi dell'articolo 116 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, e successive modificazioni;
- non essere interdetti o inabilitati, falliti, condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, la economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni
e, nel massimo, a cinque anni.
Sono ostative anche le condanne per reati per i quali la pena sia stata patteggiata ai sensi degli artt. 444 e 445 del c.p.p.. − Non sono, viceversa, ostative le condanne per le quali si è ottenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.
L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile con l'esercizio di attività imprenditoriali di produzione, vendita, rappresentanza o promozione dei beni afferenti al medesimo settore merceologico per il quale si esercita l'attività di mediazione, nonché con l'attività svolta in qualità di dipendente di ente pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario o assicurativo ad esclusione delle imprese di mediazione, o con l'esercizio di professioni intellettuali afferenti al medesimo settore merceologico per cui si esercita l'attività di mediazione e comunque in situazioni di conflitto di interessi
Inoltre, tutti i soggetti che esercitano l’attività di mediatore devono:
- stipulare idonea polizza assicurativa obbligatoria
- richiedere la tessera personale di riconoscimento
- depositare i moduli e i formulari utilizzati
Contatti:
- Sede di Parma: Tel 0521/21011 lunedì e giovedì dalle 08:30 alle 10:30. Contatta l'assistenza su https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pr
- Sede di Piacenza: Tel 0523/3861 giovedì dalle 08:30 alle 10:30. Contatta l'assistenza su https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/pc
- Sede di Reggio Emilia: martedì e giovedì dalle ore 08:30 alle 10:30 su appuntamento (sia per appuntamenti in presenza sia per richiesta di contatto diretto telefonico). Contatta l'assistenza su https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/re
