Salta al contenuto

L’Agenzia delle Entrate con Risposta n. 67 del 6 marzo 2026 ad un interpello presentato da un contribuente ha confermato l'esenzione dell'imposta di bollo per la comunicazione dell'indirizzo PEC degli amministratori al Registro delle Imprese, così come già del resto previsto per la comunicazione del domicilio digitale delle imprese.

L’Agenzia nella risposta ha, inoltre, precisato che l'esenzione riguarda sia la prima comunicazione che le eventuali variazioni successive e che l’applicazione si applica esclusivamente agli amministratori ,come definiti dall'art. 5, comma 1, DL 179/2012, e non ad altre cariche societarie ed ai soggetti non obbligati ( es. liquidatori).

Ultimo aggiornamento

16-03-2026 08:09

Questa pagina ti è stata utile?